Come voto: appunti sulla riforma di una mamma che ama la Costituzione



Perché affrontare questo argomento in un blog che parla di “cose da mamma”?

Perché parto dal presupposto che qualsiasi donna, per amore della comunità di appartenenza e qualsiasi madre, per amore dei figli, deve votare consapevolmente.

Mi sono fatta un’idea personale su questa riforma leggendo ogni articolo e confrontandolo con quello attualmente vigente sul testo a fronte. Ho avuto un approccio giuridico, non mi interessano affatto i nomi dei politici che hanno sottoscritto questa riforma. 
Qualcuno mi ha chiesto cosa ne penso e ho scritto questi appunti che devono essere intesi come riflessioni ad alta voce (non hanno pretese di esaustività, tantomeno di ineccepibilità). 


Cosa è rimasto opportunamente invariato

Non viene toccata la prima parte della Costituzione, quella che costituisce, concedetemi il termine, la sacra scrittura di tutti i cittadini. I nostri valori restano immutati.

Il Governo (l’organo che esercita il potere esecutivo) non cambia. Non viene istituito alcun primo ministro dotato di "superpoteri". Non scorgo, nelle norme, rischi di derive autoritarie.

Non vengono toccate, né direttamente né indirettamente, le norme sulla magistratura.
 

Cosa potrebbe cambiare e perché

Art. 55

LA RAPPRESENTANZA FEMMINILE

“Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.

Il riconoscimento a livello costituzionale della rappresentanza femminile è una novità importantissima. Apre la strada ad un cambiamento culturale e giuridico con ripercussioni positive sulla legislazione a sostegno delle donne (dall’imprenditoria femminile a tutto il mondo del lavoro) ma anche della famiglia e dei settori retti, di fatto, dalle donne.



art. 55, art. 63, art. 70, art. 71, art. 72
IL BICAMERALISMO 
Non si può che essere d'accordo sulla necessità di superare il bicameralismo paritario. L'Italia è lenta anche perché ha un legislatore lento che si affanna, per approvare le leggi, a giocare a ping pong fra Camera e Senato. 
E in questo ping pong vengono utilizzati mezzi ostruzionistici inquietanti: ho letto che l'attuale testo della riforma ha dovuto superare l'ostacolo di 86 milioni di emendamenti creati mediante sistemi software!  

IL SENATO
Ero dubbiosa sul Senato. La mia prima reazione è stata: che senso ha mantenere in vita il Senato se lo stesso è spogliato delle sue funzioni legislative? Poi ho cambiato idea, leggendo il testo della riforma e trovando interessante il punto di vista di alcuni.

Le Regioni e i Comuni governano i territori avvalendosi di un patrimonio di sapere prezioso di cui attualmente i deputati e i senatori non dispongono. Chi più dei membri delle Regioni e dei Comuni conoscono nel dettaglio le caratteristiche e le esigenze dei territori amministrati? Dunque è opportuno e utile che siano interpellati dal legislatore per decisioni che hanno ricadute sui territori locali amministrati, con particolare riferimento alle politiche unionali che incidono direttamente sui territori.

Oggi le Regioni e i Comuni, se non erro, hanno un solo modo di comunicare col centro: attraverso conferenze intergovernative cui partecipano i presidenti delle Regioni e i sindaci di determinati Comuni. Questo strumento non è più sufficiente. Di fatto, oggi, la mancanza di rappresentatività in parlamento degli enti locali permette che le decisioni sui territori (che in Italia sono completamente diversi l’uno dall’altro, si pensi a realtà come il Veneto e la Calabria, per es.), siano assunte da un legislatore centrale avulso dalle reali istanze dei territori.

Molti eccepiscono che il doppio incarico di consigliere regionale (o sindaco) e di senatore possa creare confusione e paralizzare le attività istituzionali. Per quanto ho scritto prima, questo doppio incarico a me sembra un’opportunità preziosa. Quanto alle presunte difficoltà organizzative (può un sindaco essere in servizio nel Comune e in Senato?), penso che sia un problema superabile attraverso una razionale calendarizzazione delle attività di Enti locali e Senato.

Trovo positivo, infine, al fine della rappresentanza in Parlamento di tutte le Regioni, che sia stabilito che “Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due”.




Art. 59

I SENATORI NOMINATI NON SARANNO PIU' A VITA

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.”

Finalmente viene eliminato l’ingiusto privilegio della carica a vita dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica in carica.



Art. 64

I DIRITTI DELLE MINORANZE

“I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.”

Finalmente trovano riconoscimento di rango costituzionale i diritti delle minoranze. Saranno da stabilire le modalità di deliberazione dello statuto ma quantomeno, con questa norma, si compie un primo passo verso la legittimazione del ruolo fondamentale delle minoranze nella democrazia.
[...]

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni”: una norma volta a prevenire lo spregevole fenomeno dell’assenteismo dei parlamentari


Art. 71

LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE

Quando il Parlamento non è attento alle istanze popolari, è proprio il popolo che può assumere l’iniziativa
Una legge importantissima, quella sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie (Legge 109/96), è proprio di iniziativa popolare. La riforma della Costituzione darebbe un ulteriore impulso poiché stabilisce che i regolamenti parlamentari devono garantire i tempi, le forme e i limiti della discussione e delle deliberazioni.

Vengono “sdoganati” finalmente, lo strumento del “referendum propositivo” e del “referendum d’indirizzo” che attualmente non sono previsti poiché la Costituzione vigente contempla solo il referendum abrogativo. Si tratta di votare per decidere e non solo per abrogare. Si tratta di veri “innesti di democrazia diretta”. Anche in tal caso la riforma non regola nel dettaglio gli istituti ma compie il passo importantissimo di istituirli.

Quanto al referendum abrogativo, al fine di non renderlo uno strumento inutilizzabile (come è accaduto negli ultimi anni in cui non è stato raggiunto il quorum), l’art. 75 prevede che possa essere considerato valido anche quando ha partecipato alla votazione, se la richiesta è avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.


Art. 73

IL RICORSO PREVENTIVO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Viene introdotto un ricorso “preventivo”, cioè un ricorso che investe una legge non ancora in vigore. 
Attualmente la Corte Costituzionale può essere adita per l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità solo successivamente all'entrata in vigore. In caso di dichiarazione di incostituzionalità, ci si trova ad affrontare i problemi che sorgono da tutte quelle situazioni in cui la legge sia stata applicata ed abbia prodotto i suoi effetti (come è accaduto con la sentenza n. 1 del 2014 che ha avuto ripercussioni sulla legge 270/2005, il famoso Porcellum). Con il ricorso preventivo alla Corte, questi problemi non si verificherebbero.


Art. 77

L’art. 77 modificato metterebbe ordine nella legislazione d’urgenza.

Spetta al Parlamento approvare le leggi e non al Governo!
Il Governo può assumere la funzione legislativa solo in casi di necessità ed urgenza, per esempio gravi calamità naturali, vuoti legislativi provocati da sentenze della Corte Costituzionale ecc. 
Fin dall’entrata in vigore dell’attuale Costituzione, tutti i governi hanno abusato dello strumento del Decreto Legge, utilizzandolo per legiferare anche in materie e per non comprovati casi di necessità ed urgenza. In questo modo anche governi politicamente deboli si sono arrogati il potere di svolgere funzioni che spettano alla maggioranza parlamentare.
Finalmente la riforma stabilisce con più chiarezza le caratteristiche del decreto legge: le materie che possono essere disciplinate e i limiti. Per esempio molto scorretta, da parte dei Governi, è la pratica di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge dal Parlamento o di ripristinare l’efficacia di norme di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi. Se la riforma viene approvata, queste pratiche distorte e scorrette potranno essere dichiarate finalmente costituzionalmente illegittime. 


Art. 83

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il presidente della Repubblica è il garante politico della Costituzione e per questo è necessario che sia eletto con ampia adesione dei membri del Parlamento. La riforma prevede un quorum necessario per l’elezione “aggravato” che “costringe” maggioranza e opposizione ad accordarsi per scegliere una personalità che sia davvero garante di tutti


Art. 117
LA POTESTA' LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI

La norma regola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

A parer mio è una norma più chiara di quella vigente perché elimina la categoria delle materie di “legislazione concorrente”. In pratica mentre oggi esistono tre categorie: legislazione esclusiva dello Stato, legislazione concorrente (con potere dello Stato e delle Regioni) e la poco chiara categoria residuale della legislazione esclusiva delle Regioni (“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”), la riforma individua con più precisione materie di legislazione esclusiva dello Stato e materie di legislazione esclusiva delle Regioni (anche se la norma che le contempla contiene la medesima clausola di chiusura “nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”, contiene un elenco dettagliato delle norme di competenza delle regioni). 


Art. 135
LA CORTE COSTITUZIONALE

La composizione della Corte Costituzionale resta immutata. La scelta dei quindici giudici resta affidata ai diversi poteri dello Stato (al presidente della Repubblica, alle Camere, alle supreme magistrature) in modo che venga garantito l'equilibrio tra sensibilità politica e competenza giuridica. Cambia solo la proporzione di giudici nominati dalla Camera e dal Senato.



Art. 40 (Disposizioni finali)

SOPPRESSIONE DEL CNEL

Il CNEL, secondo l’art. 99 della Costituzione, è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Leggendo la norma costituzionale ci si rende subito conto che si tratta di un organo sovrabbondante e largamente superato. Corretta è al sua soppressione.

CONCLUSIONE: non è la migliore delle riforme ma è una buona riforma e, se approvata, mi aspetto che dia slancio ad un nuovo corso di cambiamenti e modernizzazione della mia amata Italia che, soprattutto per il suo tessuto economico, ha bisogno di leggi tempestive, al passo con la storia e con il mercato. 
Io non ho paura dei cambiamenti, piuttosto temo gli immobilismi di chi sa dire solo NO e non è capace di proporre alternative.

Ketty
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3 commenti

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1 dicembre 2016 alle ore 15:21 ×

Non sono d'accordo con te, Ketty. Non solo non è una buona riforma,a mio parere, ma è la riforma di chi intende usare il Senato per creare ulteriori poltrone a proprio uso e consumo. Forse il bicamerilismo perfetto è lento, forse ci sono troppi deputati e senatori. Perfetto, allora riduciamoli e si snellirà anche il lavoro. Il tessuto economico non ha bisogno di leggi tempestive, ha bisogno di leggi scritte bene e, soprattutto, di una riduzione della pressione fiscale, come tutti noi cittadini. Invece nulla e, anzi, la nuova legge di bilancio complica scadenze e adempimenti fiscali. Quanto alle pronunce preventive della Corte Costituzionale, sarebbero una buona idea. Peccato che la Corte impieghi così tanto a pronunciarsi che quando lo fa, il momento giusto è già passato ed il ricorso preventivo potrebbe tradursi in un modo per paralizzare i nuovi disegni di legge. Infine, sarà sciocco, ma per me questo non è solo un voto sulla riforma costituzionale, è anche un voto politico su un Governo che non aveva la maggioranza ed invece è ancora lì, senza aver fatto nulla di positivo.

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1 dicembre 2016 alle ore 16:22 ×

@mammaavvocato L'art. 73 della nuova costituzione pone un termine di 30 giorni alla Corte Costituzionale per esprimersi sul ricorso preventivo.
Non basta ridurre i parlamentari, è il meccanismo del bicameralismo paritario che non funziona! Non a caso l'Italia è l'unico paese al mondo ad averlo.
Le leggi devono essere tempestive, al passo con l'economia che va veloce. L'Italia paga sanzioni ogni anno all'Unione europea perché continuamente recepisce in ritardo la legislazione unionale.

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2 dicembre 2016 alle ore 10:18 ×

Peccato che tale termine non sia necessariamente perentorio e che comunque il controllo preventivo di legittimità possa riguardare solo "Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (cosa che non hai specificato), dunque non è vero affatto che si darebbe uno strumento in più per evitare abrogazioni a posteriori. L'Italia paga sanzioni perchè preferisce legiferare su altro,perchè abbiamo accettato un sistema che ci danneggia (e con questa riforma lo farà ancora di più) e perchè i parlamentari non sono mai in aula, non per colpa del meccanismo del bicameralismo. E poi quante sono le leggi che hanno un diretto impatto "sull'economia che va veloce", a quale economia ti riferisci? Siamo sempre pronti a guardare agli altri Paesi come un esempio da seguire e ci scordiamo che il nostro sistema giuridico è quello da cui hanno copiato francesi, tedeschi e il resto d'Europa. Non dico che non si debba o possa riformare la Costituzione ma, se il problema fosse davvero il bicameralismo e la lentezza, per i politici che blaterano, sarebbe bastato eliminare il Senato. Renderlo un duplicato delle forze politiche della Camera mi sembra un assurdo. Tra l'altro, ancora non si sa di preciso come avverrebbe l'elezione dei suoi membri.Infine, diminuiscono i poteri legislativi delle Regioni, alla faccia di quella maggiore vicinanza ai problemi locali di cui parli con il Senato a valenza regionale e comunale. Peraltro, tale nuovo Senato legifererebbe ben poco, dunque l'apporto locale sarebbe quanto meno irrisorio. Ovviamente i miei commenti non vogliono essere una critica a te, ma solo una discussione sui temi trattati.

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